Art. 9. Variazione e mancata realizzazione del programma 1. Le variazioni concernenti l'oggetto del programma o i relativi tempi di realizzazione sono comunicate dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, con adeguata motivazione. 2. Le variazioni di cui al comma 1 che, acquisita la necessaria documentazione giustificativa, risultino coerenti con l'impostazione originaria del programma approvato, sono valutate direttamente dagli uffici ministeriali. Le variazioni che possono incidere sostanzialmente sulla coerenza con gli obiettivi del programma, cosi' come originariamente approvato, sono nuovamente sottoposte al parere del comitato di cui all'articolo 4. 3. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma o in caso di grave inadempienza da parte dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, acquisita la necessaria documentazione, sentito il comitato di cui all'articolo 4, procede alla revoca o alla interruzione dell'erogazione dei benefici con eventuali applicazioni di penali in misura comunque non superiore al 2% delle erogazioni gia' effettuate.