Art. 3
                  (Valori di concentrazione limite,
              accettabili e metodologie di intervento)
1. I  valori  di  concentrazione  limite  accettabili per le sostanze
   inquinanti  presenti  nel  suolo,,  nel  sottosuolo  e nelle acque
   sotterranee, in relazione alla specifica destinazione. p d'uso del
   sito,  nonche'  i  criteri per la valutazione della qualita' delle
   acque superficiali sono indicati nell'Allegato I.
2. Le  procedure  di  riferimento  per  il  prelievo  e l'analisi dei
   campioni  al  fine  dell'accertamento  dei  superamento dei valori
   limite di cui al comma 1 sono definiti nell'Allegato 2.
3. Gli  interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di
   bonifica   con   misure   di  sicurezza,  di  messa  in  sicurezza
   -permanente  e di ripristino ambientale devono essere effettuati e
   le  misure  di  sicurezza devono essere adottate secondo i criteri
   'previsti dall'Allegato 3.