Art. 3 (Valori di concentrazione limite, accettabili e metodologie di intervento) 1. I valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti presenti nel suolo,, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in relazione alla specifica destinazione. p d'uso del sito, nonche' i criteri per la valutazione della qualita' delle acque superficiali sono indicati nell'Allegato I. 2. Le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni al fine dell'accertamento dei superamento dei valori limite di cui al comma 1 sono definiti nell'Allegato 2. 3. Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza -permanente e di ripristino ambientale devono essere effettuati e le misure di sicurezza devono essere adottate secondo i criteri 'previsti dall'Allegato 3.