Articolo 7
(Notifica di pericolo di   inquinamento  e  interventi  di  messa  in
                       sicurezza d'emergenza)
1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
   valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3,
   comma  1,  o  un  pericolo concreto e attuale di superamento degli
   stessi,  e' tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia
   e  alla  Regione  nonche'  agli  organi  di controllo ambientale e
   sanitario   entro   le   quarantotto  ore  successive  all'evento,
   precisando:
a) il  soggetto  responsabile  dell'inquinamento  o  del  pericolo di
   inquinamento e il proprietario del sito;
b) l'ubicazione  e  le  dimensioni  stimate dell'area contaminata o a
   rischio di inquinamento;
c) i  fattori  che  hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di
   inquinamento;
d) le  tipologie  e  le  quantita'  dei  contaminanti  immessi  o che
   rischiano di essere immersi nell'ambiente;
e) le  componenti  ambientali  interessate, quali, ad esempio, suolo.
   corpi idrici flora, fauna;
f) la  stima  dell'entita' della popolazione a rischio o, se cio' non
   e'  possibile,  le  caratteristiche  urbanistiche  e  territoriali
   dell'area   circostante   a   quella   potenzialmente  interessata
   dall'inquinamento.
2. Entro le quarantotto ore successive al termine di' cui al comma 1,
   il responsabile della situazione di' inquinamento o di pericolo di
   inquinamento  deve  comunicare  al  Comune,  alla Provincia e alla
   Regione  territorialmente  competenti  gli  interventi di messa in
   sicurezza  d'emergenza  adottati  e  in  fase  di  esecuzione.  La
   comunicazione  deve  essere  accompagnata da idonea documentazione
   tecnica  dalla  quale  devono  risultare  le  caratteristiche  dei
   suddetti interventi.
3. Entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
   comma 2, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di
   piu'  comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di'
   messa   in   sicurezza   d'emergenza   adottati   e  puo'  fissare
   prescrizioni    ed   interventi   integrativi,   con   particolare
   riferimento  alle  misure di monitoraggio da attuare per accertare
   le  condizioni  di  inquinamento ed ai controlli da effettuare per
   verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della
   salute pubblica e dell'ambiente circostante.