Articolo 7 (Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d'emergenza) 1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, e' tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione nonche' agli organi di controllo ambientale e sanitario entro le quarantotto ore successive all'evento, precisando: a) il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento e il proprietario del sito; b) l'ubicazione e le dimensioni stimate dell'area contaminata o a rischio di inquinamento; c) i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento; d) le tipologie e le quantita' dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immersi nell'ambiente; e) le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo. corpi idrici flora, fauna; f) la stima dell'entita' della popolazione a rischio o, se cio' non e' possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento. 2. Entro le quarantotto ore successive al termine di' cui al comma 1, il responsabile della situazione di' inquinamento o di pericolo di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di piu' comuni, la Regione verifica l'efficacia degli interventi di' messa in sicurezza d'emergenza adottati e puo' fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.