Art. 10
Motore ausiliario
1. Sulle unita' da diporto munite di unico motore, puo' essere
installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di
avaria al motore principale.
2. Il secondo motore e' considerato ausiliario alle seguenti
condizioni:
a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello
specchio poppiero;
b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore
principale;
c) sia munito del certificato d'uso del motore.