Art. 11
Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive
1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni
previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del
presente regolamento.
2. Le unita' da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni
sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le
gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del
presente regolamento. A dette unita' si applicano le norme ed i
regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi
citati.
3. Le unita' di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali
e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio
1971, n. 50, e' il seguente:
"Art. 14. - 1. In occasione di manifestazioni
sportive, preventivamente comunicate alle autorita'
competenti, organizzate dalla Lega navale italiana,
dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione
italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle
predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8,
anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a
parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di
distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle
imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente
durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui
al quarto comma dell'art. 13 per i quali e' necessaria
apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita'
marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a
bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza,
con validita' non superiore al trimestre, vistata
dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si
trova la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e'
destinata ad attivita' agonistica e che si trova in
allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti
suddetti devono essere osservati i regolamenti per
l'organizzazione dell'attivita' sportiva della Lega e delle
Federazioni suddette".