Art. 12
Navigazione nelle acque interne
1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facolta'
prevista dall'articolo 2-bis del decretolegge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le
disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a
quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di
sicurezza, nonche' le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti
il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 2-bis del decretolegge 16 giugno
1994, n. 378 (Modifiche alla legge n. 50/1971, e
successive modificazioni, sulla nautica da diporto),
convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 494, e' il
seguente:
"Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque
interne). 1. Per la navigazione in acque interne, alle
imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti per i natanti".