Art. 13
Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non
omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e' determinato come segue:
a) per lunghezza f.t. fino a mt 3,50 n. 3 persone;
b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
c) per lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.
2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone
superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di
apposita certificazione di idoneita' rilasciata da uno degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone
trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione
che, unitamente alla dichiarazione di conformita', deve essere tenuta
a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a
quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano
attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone
trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di
materiale imbarcato.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano alla navigazione da diporto nelle acque
marittime ed in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi
sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3. In materia di navigazione da diporto, per tutto cio'
che non sia espressamente previsto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni contenute nel
codice della navigazione, nei relativi regolamenti di
esecuzione e nelle altre leggi speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla
navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a
vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla
navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto
superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unita' destinata alla
navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto
superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela,
anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unita' da diporto avente
lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a
motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore
ausiliario.
5. E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario
quella in cui il rapporto tra la supefficie velica in
metri quadrati di tutte le vele che possono essere
bordate contemporaneamente in navigazione su idonee
attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e
le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza
del motore in cavalli o in kW e' superiore
rispettivamente a 2 o a 2,72. E' motoveliero l'unita'
da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in
cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte
le vele che possono essere bordate contemporaneamente in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso
l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con
esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in CV
o in kW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a
1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
6. Ai fini della applicazione delle norme del
codice della navigazione, dei relativi regolamenti di
esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni
da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e
ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10
tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in
ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta
stazza, fino al limite di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge,
si intende la potenza massima di esercizio come
definita con decreto del Ministro della marina
mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di
concerto con il Ministro per i trasporti, sono
emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo
ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica
costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di
una serie il cui prototipo sia stato omologato, una
dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme
in tutte le sue parti al tipo omologato.
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta
su modello stabilito con il decreto di cui al comma
precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena
responsabilita' civile e penale.
10. L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha
facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo i
motori omologati.
11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia
presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di
vendita situate nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti
di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero
accesso nei locali di costruzione o di vendita e
provvedono al prelievo di campioni disponendo per le
effettuazioni delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in
contraddittorio con il costruttore o con il venditore,
oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza
dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del
titolare dell'impianto di costruzione e del punto di
vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione puo' essere
sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata in caso di
accertata difformita', anche parziale, di uno o piu'
esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
15. L'omologazione puo' essere revocata quando sia
stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione".