Art. 14
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto,
restano applicabili alle unita' da diporto di lunghezza f.t.
superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unita' da diporto di
cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto
n. 232 del 1994 espressamente richiamate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 ottobre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 58