Art. 2
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A, e' il
documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle
disposizioni del presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'autorita'
marittima o della navigazione interna competente, all'atto della
prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per le unita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla
base della documentazione tecnica prevista, ai fini
dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
b) per le unita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla
base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con
le modalita' indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996,
ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unita' o dal suo legale
rappresentante.
3. Per le unita' usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della
documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in
tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo
residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unita'
usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da
Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica e' valida solo
se equivalente a quella nazionale.
4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza
provvede l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
in cui si trova l'unita', sulla base di una attestazione di idoneita'
rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 9, da un
organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314
del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario
dell'unita' o dal suo legale rappresentante. Per le unita' che si
trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del
certificato di sicurezza provvede l'autorita' consolare con le
modalita' indicate nel presente regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla
licenza di navigazione dell'unita'. Copia del certificato e' inviata
all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di
sicurezza rilasciate alle unita' da diporto anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unita' al
rilascio del certificato provvede l'autorita' marittima o della
navigazione interna con le modalita' indicate al comma 4.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 436 del 1996 e' il seguente:
"3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle
imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo
legale rappresentante, deve presentare all'autorita'
competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata
autenticata, dal quale risultino le complete generalita' e
la nazionalita' delle parti contraenti nonche' gli elementi
di individuazione dell'unita';
b) dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal
costruttore o da un suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario, conforme a quanto previsto
dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione "CE del
tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove
l'unita' era iscritta, per le unita' provenienti da uno
Stato membro o da un Paese terzo".
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca
attuazione alla direttiva 94/57 CE relativa alle
disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano
le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.