Art. 3
Validita' del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto di cui
all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validita':
a) otto anni per le unita' appartenenti alle categorie di
progettazione A) e B) e per le unita' di cui alla legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla
navigazione senza limite dalla costa;
b) dieci anni per le unita' appartenenti alle categorie' di
progettazione C) e D) e per le unita' di cui alla legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla
navigazione entro sei miglia dalla costa.
2. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto di cui
all'articolo 1, e' rinnovato ogni cinque anni. La validita' del
certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di
idoneita'.
3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state
apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui
all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di
propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano
tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e'
stato rilascato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di
validita' e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Pe le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore
rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione
contenuta nell'attestazione di idoneita' rilasciata da uno degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
5. L'Autorita' marittima o della navigazione interna, qualora
ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il
rilascio del certificato di sicurezza, puo' disporre motivatamente
che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida del
certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2,
comma 4.
Nota all'art. 3:
- La legge n. 50 del 1971 e' citata nelle note alle
premesse.