Art. 4
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio
del certificato di sicurezza
1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni
intrinseche di sicurezza dell'unita' da diporto, il proprietario ha
l'obbligo di mantenere l'unita' in buone condizioni di uso e
manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore,
all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche'
di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.