Art. 5
Requisiti e caratteristiche tecniche
dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni
di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti
tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, nonche' dall'Unione europea o previsti da
convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari
di cui sono dotate le unita' da diporto alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino
a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per
deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per
scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove
previsto.
Nota all'art. 5:
- L'art. 23 del citato decreto ministeriale n. 232 del
1994 e' il seguente:
"Art. 23 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi di
salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole). - 1.
Con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di
validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di
soccorso;
b) le modalita' e la scadenza delle revisioni
periodiche delle zattere di salvataggio;
c) le caratteristiche, le modalita' per l'intallazione a
bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
potra' in ogni momento verificare presso il
costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i
tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di
salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole
commercializzati in Italia siano efficienti e conformi
alle predette prescrizioni ministeriali".