Art. 6
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo
i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di
sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento,
in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di
salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il
numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unita'
similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio
individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la
navigazione e' svolta. Detta disposizione si applica anche alle
persone trasportate.
3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella
manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero
galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne
permettano il rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.