Art. 7
Navigazione occasionale e di prova
1. La competente autorita' marittima o della navigazione interna
puo' autorizzare le unita' da diporto, munite di certificazione
scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione di
trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono
indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del
viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorita' marittima o della navigazione interna
puo' autorizzare prove di navigazione con unita' da diporto, di nuova
costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di
trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non
provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova,
di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della
prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione
ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 50 del
1971, come modificato dall'art. 2 del dectetolegge 16
giugno 1994, n. 378, convertito dalla legge 8 agosto
1994, n. 498, e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di
motori marini ed alle aziende di vendita puo' essere
rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla
direzione compartimentale della motorizzazione civile,
nei limiti delle rispettive competenze stabilite
dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea
di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di
autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di
bordo.
1-bis. L'unita' da diporto che fruisce di tale
autorizzazione deve essere comandata o condotta dal
titolare o da persona che abbia un regolare contratto
di lavoro con la ditta intestataria
dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se
richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata
unita'".