Art. 8
Navigazione con battelli al servizio
delle unita' da diporto (tender)
1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti
nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero
di iscrizione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, non
hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi
di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi
di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione
entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi.