Art. 9
Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il
rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza
1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini
dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a
seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo
scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli
7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a) e b), il certificato di sicurezza e' rinnovato o convalidato sulla
base di una attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei
requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato
rilasciato.
Nota all'art. 9:
- Il testo degli articoli 7 e 19 del citatto decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente:
"Art. 7 (Visita iniziale della nave da diporto). - 1.
La visita iniziale della nave e' intesa ad accertare che
essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento
in relazione alle specie di navigazione cui deve essere
destinata.
2. La visita e' effettuata prima che la nave entri in
esercizio e comprende una ispezione completa della
struttura, delle macchine, del materiale d'armamento
nonche' un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni
elettriche, le installazioni radio, i mezzi di
salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio,
i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle
prescrizioni del presente regolamento.
4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate
disposizioni relative alle sistemazioni, alle
caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle
strutture nonche' alla compartimentazione, alla
stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di tutte le
parti della nave.
5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce,
altresi', la documentazione da presentare ai fini della
visita iniziale".
"Art. 19 (Protezione contro gli incendi). - 1. I
serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere
realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale
5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da
emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17,
terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi
devono essere provvisti di propria ventilazione naturale
o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto
di infiammabilita' minore o uguale a 55 C.
Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi
deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale
prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la
cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere
sistemate in modo da non costituire pericolo per le
persone e le cose secondo il regolamento da emanare,
sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i
motori sulle imbarcazioni e navi con motori
entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile
avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C
o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato di
potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere
dotati di un impianto fisso di estinzione incendi
realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito
l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario
abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere
sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due
prese antincendio convenientemente ubicate, con relative
manichette ed accessori.
6. Estintori portatili di capacita' e in numero come
richiesto dall'art. 21, devono essere sistemati in
posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche
degli estintori devono essere in accordo al regolamento
da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17,
terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400".