Art. 10. (Modifiche al codice della navigazione) 1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica".
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 119 del codice della navigazione si veda nelle note all'art. 1.