Art. 10.
               (Modifiche al codice della navigazione)
1.  I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della
navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Possono  conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare
i  cittadini  italiani o comunitari di eta' non inferiore ai quindici
anni  che  abbiano  i  requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal
regolamento.
Possono  essere  iscritti  nelle  matricole  della  gente di mare gli
allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali
ad indirizzo marittimo.
Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione puo' consentire che
nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non
appartenenti alla Repubblica".
 
          Nota all'art. 10:
            - Per il testo dell'art. 119 del codice della navigazione
          si veda nelle note all'art. 1.