Art. 11.
         (Navigazione valida per il conseguimento di titoli
                           professionali)
1.  Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per
l'esecuzione  del codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni, sono abrogati.
2.  Il  terzo  comma  del  medesimo  articolo  298  e' sostituito dal
seguente:
"La  navigazione  richiesta  per  il conseguimento dei certificati di
abilitazione  della  gente  di  mare  deve essere effettuata in acque
marittime".
 
          Note all'art. 11:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  298 del regolamento per
          l'esecuzione del codice della  navigazione,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
          n. 328, cosi' come modificato dalla presente  legge  e'  il
          seguente:
            "Art.  298  (Navigazione  valida  per conseguire i titoli
          professionali).    -  La  navigazione   richiesta   per   i
          conseguimento dei certificati di
           abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in
          acque
           marittime".
            -  Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art.
          298 del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
          navigazione, nella sua formulazione originale:
            "Art.   298.   -   La   navigazione   richiesta   per  il
          conseguimento dei titoli di  capitano  superiore  di  lungo
          corso,  di  capitano  di lungo corso e di padrone marittimo
          deve  essere  effettuata  almeno  per  un  terzo  su   navi
          nazionali.
            La  navigazione  effettuata  entro  il  limite  del  mare
          territoriale o lungo le coste di due circondari  confinanti
          fra   loro  e'  valida  per  il  conseguimento  dei  titoli
          professionali di capo barca, per il traffico  locale,  capo
          barca   per   la   pesca  costiera,  conduttore,  fuochista
          autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista,  non
          e' valida per il conseguimento degli altri titoli.
            La  navigazione  richiesta  dal  presente  articolo  deve
          essere effettuata in acque marittime".