Art. 11. (Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali) 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, sono abrogati. 2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 e' sostituito dal seguente: "La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime".
Note all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 298 (Navigazione valida per conseguire i titoli professionali). - La navigazione richiesta per i conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nella sua formulazione originale: "Art. 298. - La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali. La navigazione effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti fra loro e' valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca, per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista, non e' valida per il conseguimento degli altri titoli. La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime".