Art. 19.
   (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio
1994,   n.  84,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita  dalla
seguente:
"b)  i  limiti  minimi  dei  canoni che i concessionari sono tenuti a
versare".
2. All'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
"1-bis.  Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio,
i  canoni  stabiliti  dalle autorita' portuali relativi a concessioni
gia'  assentite  alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1".
 
          Nota all'art. 19:
            - Il testo dell' art. 18 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.   84, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).   -   1.
          L'Autorita'  portuale  e,  dove non istituita, ovvero prima
          del   suo   insediamento,   l'organizzazione   portuale   o
          l'autorita'   marittima   danno   in  concessione  le  aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese  di  cui all'art.   16, comma 3, per l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento  di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
          portuali. E' altresi' sottoposta  a  concessione  da  parte
          dell'autorita'    portuale,   e   laddove   non   istituita
          dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
          opere  attinenti  alle  attivita'  marittime   e   portuali
          collocate  a  mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
          alle difese foranee anch'essi da considerarsi  a  tal  fine
          ambito  portuale, purche' interessati dal traffico portuale
          e dalla prestazione  dei  servizi  portuali  anche  per  la
          realizzazione   di  impianti  destinati  ad  operazioni  di
          imbarco e sbarco rispondenti alle  funzioni  proprie  dello
          scalo  marittimo,  come  individuati  ai sensi dell'art. 4,
          comma   3.   Le   concessioni   sono    affidate,    previa
          determinazione   dei  relativi  canoni,  anche  commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          idonee forme di pubblicita',  stabilite  dal  Ministro  dei
          trasporti  e della navigazione, di concerto con il Ministro
          delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
          sono altresi' indicati:
             a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza  e
          controllo  delle  autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario;
             b) i limiti minimi dei canoni che i  concessionari  sono
          tenuti a versare.
            1-bis.  Sono  fatti  salvi, fino alla scadenza del titolo
          concessorio, i canoni stabiliti  dalle  autorita'  portuali
          relativi  a concessioni gia' assentite alla data di entrata
          in vigore del decreto di cui al comma 1.
            2. Con il  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
          portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
          di riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi  allo
          svolgimento  delle  operazioni  portuali  da parte di altre
          imprese non concessionarie.
            3. Con il decreto di cui al  comma  1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle   concessioni   di  aree  e  banchine  alle  normative
          comunitarie.
            4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente
          dell'autorita'  portuale  puo'  concludere, previa delibera
          del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma  1,
          accordi  sostitutivi  della  concessione demaniale ai sensi
          dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
            5. Le concessioni o gli accordi  sostitutivi  di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali.
            6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma
          1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
             a)  presentino,  all'atto della domanda, un programma di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio,  volto  all'incremento  dei  traffici  e alla
          produttivita' del porto;
             b)  possiedano   adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed  operativo  a  carattere  continuativo  ed integrato per
          conto proprio e di terzi;
             c) prevedano un organico  di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a).
            7.  In  ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale  ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto,  a  meno  che  l'attivita' per la quale richiede una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni  gia'  esistenti nella stessa area demaniale, e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le sono stati assegnati in concessione.
            8.   L'autorita'   portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'   marittima   sono   tenute    ad    effettuare
          accertamenti  con  cadenza annuale al fine di verificare il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti  nel  programma  di  attivita'  di cui al comma 6,
          lettera a).
            9. In caso di mancata osservanza degli  obblighi  assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',   di   cui   al   comma  6,  lettera  a),  senza
          giustificato motivo, l'autorita' portuale  o,  laddove  non
          istituita,    l'autorita'    marittima    revocano   l'atto
          concessorio.
            9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi  e
          chimici  allo  stato  liquido,  nonche'  di  altri prodotti
          affini, siti in ambito portuale".