Art. 23. (Gettone di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche) 1. Ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorita' marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, nonche' mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2 si provvede con appositi provvedimenti amministrativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 23: - Per il testo della legge 11 febbraio 1971, n. 50, si veda nelle note all'art. 18. - Il testo della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del ministero dei trasporti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.