Art. 23.
     (Gettone di presenza per i componenti delle commissioni di
         esame per il conseguimento delle patenti nautiche)
1.  Ai  componenti  delle  commissioni  di esame per il conseguimento
delle patenti nautiche operanti presso l'Autorita' marittima e presso
gli  uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in  concessione,  previste  dalla legge 11
febbraio 1971, n. 50, e' attribuito un gettone di presenza di importo
da  determinare  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2.  All'onere  derivante  dal  presente articolo si provvede mediante
corrispondente  aumento  delle  tariffe  previste  dalla  tabella dei
tributi  per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti
in  materia  di  nautica  da  diporto, annessa alla legge 11 febbraio
1971,  n.  50,  e  successive modificazioni, nonche' mediante aumento
delle  tariffe  di  cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla
legge  1o dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata
del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnato ad apposita unita'
previsionale  di  base  dello  stato  di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
3.  All'aumento  delle  tariffe  di  cui  al  comma 2 si provvede con
appositi  provvedimenti  amministrativi  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 23:
            -  Per  il  testo della legge 11 febbraio 1971, n. 50, si
          veda nelle note all'art. 18.
            - Il testo della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre
          1986, n. 870 recante "Misure urgenti  straordinarie  per  i
          servizi   della  Direzione  generale  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in  concessione  del  ministero  dei
          trasporti"   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          dicembre 1986, n. 291.