Art. 26. (Obbligo del conseguimento della qualifica di "autorizzato" per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta) 1. L'articolo 520 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente: "Art. 520. - (Mansioni richiedenti titolo professionale) - 1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna. 2. Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sul- le navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorche', ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna".
Note all'art. 26: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)". - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n. 18 e' il seguente: 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, moto- carrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale". - Il testo dell'art. 6, della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' il seguente: "Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo. 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per pre- stare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo". - Il testo vigente dell'art. 24 del citato codice della navigazione, e' il seguente: "Art. 24 (Navigazione promiscua). - Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna".". - Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' il seguente: "Art. 4 (Zone di navigazione promiscua). - La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'art. 24 del codice, puo' svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti. Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima".