Art. 27. (Violazioni della disciplina della navigazione interna) 1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 105, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministravi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, del supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: a)-c) (Omissis); d) alla disciplina della navigazione interna". - Il testo vigente dell'art. 1231 del citato codice della navigazione, e' il seguente: "Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di sicurezza della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila".