Art. 31.
    (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile
                            1992, n. 285)
1.  All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis.  E'  vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza
e  consentono  la  localizzazione  delle  apposite apparecchiature di
rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi
di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter.  Chiunque  produce, commercializza o utilizza i dispositivi di
cui  al  comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
1.212.000  a  lire  4.848.000.  Alla  violazione consegue la sanzione
amministrativa  accessoria  della  confisca  della cosa oggetto della
violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".
 
          Nota all'art. 31:
            - Per il testo della sezione II, del titolo VI, del  capo
          I  del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si
          veda nelle note all'art. 28.