Art. 35.
            (Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1991, n.
264,   la   parola:   "residente"   e'   sostituita  dalla  seguente:
"stabilito".
2.  All'articolo  3  della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4.  Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato
al   versamento  del  contributo  una  tantum,  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 8".
 
          Note all'art.  35:
            -  Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge
          8 agosto 1991, n. 264, recante: "Disciplina  dell'attivita'
          di  consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195,
          come modificato dalla presente legge e' il seguente:
            "1. Nel riquadro dello sviluppo programmato  del  settore
          di   cui   all'art.   2,   l'autorizzazione   all'esercizio
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di  trasporto  e'  rilasciata, dalla provincia, al titolare
          dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
             a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati
          membri  della  Comunita'  economica  europea  stabilito  in
          Italia".
            -  Il  testo  dell'art.  8, comma 4, della citata legge 8
          agosto 1991, n. 264, e' il seguente:
            "4. All'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art.  3,  il  titolare  dell'impresa  o  la societa' di
          consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  sono
          tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e'
          determinato   con   decreto   adottato   dal  Ministro  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  in
          misura   tale   da  assicurare  la  copertura  degli  oneri
          derivanti dal funzionamento della  commissione  di  cui  al
          comma 1".