Art. 35. (Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264) 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "residente" e' sostituita dalla seguente: "stabilito". 2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8".
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia". - Il testo dell'art. 8, comma 4, della citata legge 8 agosto 1991, n. 264, e' il seguente: "4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1".