Art. 36. (Impianti aeroportuali) 1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Al fine di garantire la copertura della spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante "Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi" allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e' autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 36: - Il testo dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) come introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, e' il seguente: "14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". - Il testo della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico e amministrativo-contabile del corpo nazionale dei vigili del fuoco" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1981. - Il testo dell'art. 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 recante: "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1995, n. 150) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1995, n. 197) e' il seguente: "6-quater. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione".