Art. 36.
                       (Impianti aeroportuali)
1.  Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali,
la  conferenza  di  servizi  di cui all'articolo 14-ter della legge 7
agosto  1990,  n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
2.   Al  fine  di  garantire  la  copertura  della  spesa  necessaria
all'aggiornamento  della  tabella  A  recante  "Classificazione degli
aeroporti  nazionali  ai  fini del servizio antincendi" allegata alla
legge   23   dicembre   1980,  n.  930,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
251,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1995, n.
351,  e'  autorizzata  la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999,
cui  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1999,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art.  36:
            - Il testo dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  recante:  "Nuove  norme  in   materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi",  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 18
          agosto 1990, n. 192) come introdotto dalla legge 15  maggio
          1997,  n.  127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione   e  di  controllo"  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997,  n.  113,
          e' il seguente:
            "14-ter.  - 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n.  383,  puo'  essere  convocata   prima   o   nel   corso
          dell'accertamento  di  conformita'  di  cui  all'art. 2 del
          predetto decreto. Quando l'accertamento  abbia  dato  esito
          positivo,  la  conferenza  approva  i progetti entro trenta
          giorni dalla convocazione.
            2. La conferenza di cui al comma 1  e'  indetta,  per  le
          opere  di  interesse  statale,  dal Provveditore alle opere
          pubbliche competente per  territorio.  Allo  stesso  organo
          compete  l'accertamento  di cui all'art. 2 del  decreto del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  salvo
          il  caso  di  opere  che  interessano il territorio di piu'
          regioni  per  il  quale  l'intesa   viene   accertata   dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
            -  Il  testo  della  tabella  A  allegata  alla  legge 23
          dicembre  1980,  n.  930,  recante:  "Norme   sui   servizi
          antincendi  negli  aeroporti  e  sui  servizi  di  supporto
          tecnico e amministrativo-contabile del corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          7 dell'8 gennaio 1981.
            - Il testo dell'art. 1, comma 6-quater, del decreto-legge
          28  giugno  1995,  n. 251 recante: "Disposizioni urgenti in
          materia di gestioni aeroportuali, di trasporti  eccezionali
          e  di  veicoli  adibiti a servizi di emergenza" (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   giugno   1995,   n.   150)
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995,
          n. 351 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1995,
          n. 197) e' il seguente:
            "6-quater. La tabella A allegata alla legge  23  dicembre
          1980,  n.   930,  e' aggiornata a far data  dal 31 dicembre
          1995,  con  cadenza  triennale  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dei trasporti e
          della navigazione".