Art. 37.
    (Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989,
                               n. 122)
1.  All'articolo  9,  comma  1,  della legge 24 marzo 1989, n. 122, e
successive   modificazioni,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "I
parcheggi  stessi,  ove  i  piani urbani del traffico non siano stati
redatti,  potranno  comunque  essere  realizzati  nel  rispetto delle
indicazioni di cui al periodo precedente".
 
          Nota all'art. 37:
            -  Il testo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge 24
          marzo 1989, n. 122, come modificato dalla presente legge e'
          il seguente:
            "1. I proprietari  di  immobili  possono  realizzare  nel
          sottosuolo  degli  stessi  ovvero  nei locali siti al piano
          terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a  pertinenza
          delle  singole  unita'  immobiliari,  anche  in deroga agli
          strumenti urbanistici ed ai  regolamenti  edilizi  vigenti.
          Tali  parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo
          dei residenti, anche nel sottosuolo di  aree  pertinenziali
          esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani
          urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie
          sovrastante  e  compatibilmente  con  la  tutela  dei corpi
          idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
          legislazione in materia paesaggistica ed  ambientale  ed  i
          poteri  attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni
          e ai Ministeri dell'ambiente e  per  i  beni  culturali  ed
          ambientali  da  esercitare  motivatamente nel termine di 90
          giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico
          non  siano  stati   redatti,   potranno   comunque   essere
          realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo
          precedente".