Art. 11.
 1.  I  cittadini  che  fanno  parte  di  una  minoranza  linguistica
riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni  di
cui  al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati
modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge
o ai quali sia stato impedito  in  passato  di  apporre  il  nome  di
battesimo  nella  lingua  della minoranza, hanno diritto di ottenere,
sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi  in
forma  originaria.  Il  ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati che non siano  maggiorenni  o  che,  se
maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
 2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il
cognome che si intende assumere  ed  e'  presentata  al  sindaco  del
comune  di  residenza  del richiedente, il quale provvede d'ufficio a
trasmetterla al prefetto, corredandola di un  estratto  dell'atto  di
nascita.  Il  prefetto,  qualora ricorrano i presupposti previsti dal
comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i
membri della stessa famiglia il prefetto puo' provvedere con un unico
decreto.   Nel   caso   di   reiezione  della  domanda,  il  relativo
provvedimento  puo'  essere  impugnato,  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione,  con  ricorso  al  Ministro di grazia e giustizia, che
decide previo parere del Consiglio di  Stato.    Il  procedimento  e'
esente  da  spese  e  deve essere concluso entro novanta giorni dalla
richiesta.
 3. Gli uffici dello stato civile dei comuni  interessati  provvedono
alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui
al  presente  articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e
ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle  altre
amministrazioni competenti.