Art. 12. 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. 2. Le regioni interessate possono altresi' stipulare apposite convenzioni con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societa' concessionaria; per le stesse finalita' le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. 3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa e' di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Nota all'art. 12: - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".