Art. 12.
 1.  Nella  convenzione  tra  il  Ministero  delle comunicazioni e la
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo  e  nel
conseguente  contratto  di servizio sono assicurate condizioni per la
tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
 2.  Le  regioni  interessate  possono  altresi'  stipulare  apposite
convenzioni  con  la  societa'  concessionaria  del servizio pubblico
radiotelevisivo per trasmissioni  giornalistiche  o  programmi  nelle
lingue   ammesse   a   tutela,   nell'ambito   delle   programmazioni
radiofoniche  e  televisive   regionali   della   medesima   societa'
concessionaria;  per le stesse finalita' le regioni possono stipulare
appositi accordi con emittenti locali.
 3. La tutela delle minoranze linguistiche  nell'ambito  del  sistema
delle  comunicazioni  di massa e' di competenza dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge  31  luglio  1997,  n.
249,   fatte   salve  le  funzioni  di  indirizzo  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi.
 
           Nota all'art. 12:
            -     La   legge    31  luglio    1997,  n.   249,  reca:
          "Istituzione dell'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni       e      norme      sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo".