Art. 13.
 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza,
adeguano   la  propria  legislazione  ai  princi'pi  stabiliti  dalla
presente legge, fatte salve  le  disposizioni  legislative  regionali
vigenti  che  prevedano  condizioni  piĀ·  favorevoli per le minoranze
linguistiche.