Art. 14.
 1. Nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio le regioni e
le province in  cui  siano  presenti  i  gruppi  linguistici  di  cui
all'articolo  2  nonche'  i comuni ricompresi nelle suddette province
possono determinare, in base a  criteri  oggettivi,  provvidenze  per
l'editoria,   per   gli   organi   di   stampa  e  per  le  emittenti
radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una  delle  lingue
ammesse a tutela, nonche' per le associazioni riconosciute e radicate
nel  territorio  che  abbiano  come  finalita'  la salvaguardia delle
minoranze linguistiche.