Art. 15. 
 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma  2,
le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per  l'assolvimento  degli
obblighi derivanti dalla presente  legge  sono  poste  a  carico  del
bilancio statale entro il limite massimo complessivo  annuo  di  lire
8.700.000.000 a decorrere dal 1999. 
 2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali  delle  previsioni  di
spesa per le esigenze di cui al comma 1 e'  subordinata  alla  previa
ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1  tra  gli  enti
locali interessati, da effettuare  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma  2  avviene
sulla base di una appropriata rendicontazione,  presentata  dall'ente
locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle
giustificazioni circa la congruita' della spesa.