Art. 16.
 1.  Le  regioni  e  le  province  possono provvedere, a carico delle
proprie  disponibilita'  di  bilancio,  alla  creazione  di  appositi
istituti  per  la  tutela  delle  tradizioni linguistiche e culturali
delle  popolazioni   considerate   dalla   presente   legge,   ovvero
favoriscono  la  costituzione  di  sezioni autonome delle istituzioni
culturali locali gia' esistenti.