Art. 18.
 1.  Nelle  regioni   a   statuto   speciale   l'applicazione   delle
disposizioni   piĀ·   favorevoli  previste  dalla  presente  legge  e'
disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti.  Restano
ferme  le  norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
 2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione  di  cui  al
comma  1,  nelle  regioni  a  statuto speciale il cui ordinamento non
preveda norme di tutela si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
presente legge.