Art. 19.
 1.  La  Repubblica  promuove,  nei modi e nelle forme che saranno di
caso  in  caso  previsti  in  apposite  convenzioni   e   perseguendo
condizioni  di  reciprocita'  con gli Stati esteri, lo sviluppo delle
lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero,  nei
casi  in cui i cittadini delle relative comunita' abbiano mantenuto e
sviluppato l'identita' socio-culturale e linguistica d'origine.
 2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con
altri Stati, al fine  di  assicurare  condizioni  favorevoli  per  le
comunita'  di  lingua  italiana  presenti  sul  loro  territorio e di
diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La  Repubblica
favorisce  la  cooperazione  transfrontaliera  e interregionale anche
nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
 3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento  una  relazione  in
merito  allo  sta  to  di  attuazione  degli adempimenti previsti dal
presente articolo.