Art. 2.
 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con
i   principi   generali   stabiliti   dagli   organismi   europei   e
internazionali, la Repubblica tutela la lingua  e  la  cultura  delle
popolazioni  albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate
e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il  friulano,
il ladino, l'occitano e il sardo.
 
           Nota all'art. 2:
            -   Il   testo  dell'art.   6  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, e' il seguente:
            "Art. 6.  - La  Repubblica tutela con  apposite norme  le
          minoranze linguistiche".