Art. 20.
 1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della   presente   legge,
valutato  in  lire  20.500.000.000  a decorrere dal 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1998,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,    quanto    a    lire    18.500.000.000,
l'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e,  quanto  a  lire    2.000.000.000,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della pubblica istruzione.
 2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
                                  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto