Art. 3.
 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si
applicano  le  disposizioni  di  tutela  delle minoranze linguistiche
storiche previste dalla presente  legge  e'  adottata  dal  consiglio
provinciale,  sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il
quindici per cento dei cittadini iscritti nelle  liste  elettorali  e
residenti  nei  comuni  stessi,  ovvero  di  un terzo dei consiglieri
comunali dei medesimi comuni.
 2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni  di  cui
al  comma  1  e  qualora sul territorio comunale insista comunque una
minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui  all'articolo  2,
il  procedimento  inizia  qualora  si  pronunci  fa  vorevolmente  la
popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai
soggetti aventi titolo e con le  modalita'  previste  dai  rispettivi
statuti e regolamenti comunali.
 3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano
distribuite  su  territori  provinciali  o  regionali  diversi,  esse
possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che  gli
enti locali interessati hanno facolta' di riconoscere.