Art. 4.
 1.   Nelle   scuole  materne  dei  comuni  di  cui  all'articolo  3,
l'educazione  linguistica  prevede,  accanto  all'uso  della   lingua
italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento
delle  attivita'  educative.  Nelle  scuole elementari e nelle scuole
secondarie di primo grado e' previsto l'uso anche della lingua  della
minoranza come strumento di insegnamento.
 2.  Le  istituzioni  scolastiche  elementari  e  secondarie di primo
grado, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  1,
della  presente  legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge  15  marzo
1997,  n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito
a livello nazionale  e  nel  rispetto  dei  complessivi  obblighi  di
servizio  dei  docenti  previsti dai contratti collettivi, al fine di
assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza,  deliberano,
anche  sulla  base  delle  richieste  dei  genitori  degli alunni, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnamento della lingua
e delle tradizioni culturali delle comunita' locali,  stabilendone  i
tempi  e  le metodologie, nonche' stabilendo i criteri di valutazione
degli alunni e le modalita' di impiego di docenti qualificati.
 3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2,  ai  sensi
dell'articolo  21,  comma  10,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia
singolarmente sia in forma associata, possono realizzare  ampliamenti
dell'offerta   formativa   in  favore  degli  adulti.  Nell'esercizio
dell'autonomia di ricerca, sperimentazione  e  sviluppo,  di  cui  al
citato  articolo  21,  comma 10, le istituzioni scolastiche adottano,
anche attraverso forme associate, iniziative nel campo  dello  studio
delle  lingue  e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una
minoranza linguistica riconosciuta ai sensi  degli  articoli  2  e  3
della   presente   legge  e  perseguono  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento degli insegnanti addetti alle  medesime  discipline.  A
tale  scopo  le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata  legge  n.  59  del
1997.
 4.  Le  iniziative  previste  dai  commi 2 e 3 sono realizzate dalle
medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle  risorse  umane  a
disposizione,   della   dotazione  finanziaria  attribuita  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  nonche'
delle  risorse  aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra
le priorita' stabilite dal  medesimo  comma  5  quelle  di  cui  alla
presente  legge.  Nella  ripartizione  delle risorse di cui al citato
comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si  tiene  conto
delle priorita' aggiuntive di cui al presente comma.
 5.  Al  momento  della  preiscrizione  i  genitori  comunicano  alla
istituzione scolastica  interessata  se  intendono  avvalersi  per  i
propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  21,  commi 8 e 9, della legge 15
          marzo 1997, n.  59 (Delega al Governo per il   conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), e' il seguente:
            "8.    L'autonomia  organizzativa   e'   finalizzata alla
          realizzazione   della       flessibilita',            della
          diversificazione,    dell'efficienza  e dell'efficacia  del
          servizio  scolastico,  alla  integrazione   e   al  miglior
          utilizzo  delle risorse e delle strutture, all'introduzione
          di tecnologie   innovative   e    al  coordinamento     con
          il      contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
          anche mediante superamento dei    vincoli    in     materia
          di   unita'    oraria    della    lezione, dell'unitarieta'
          del    gruppo    classe    e     delle     modalita'     di
          organizzazione     e   impiego    dei   docenti,    secondo
          finalita'    di ottimizzazione   delle    risorse    umane,
          finanziarie,    tecnologiche,  materiali e temporali, fermi
          restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
          livello   nazionale,   la   distribuzione    dell'attivita'
          didattica  in  non   meno di cinque giorni settimanali,  il
          rispetto dei complessivi   obblighi annuali    di  servizio
          dei  docenti  previsti dai contratti collettivi che possono
          essere  assolti invece che in cinque  giorni    settimanali
          anche      sulla  base    di  un'apposita    programmazione
          plurisettimanale.
            9.    L'autonomia  didattica    e'     finalizzata     al
          perseguimento      degli  obiettivi  generali  del  sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle famiglie   e del diritto  ad  apprendere.    Essa  si
          sostanzia  nella   scelta     libera   e   programmata   di
          metodologie,   strumenti,  organizzazione    e  tempi    di
          insegnamento,  da   adottare nel  rispetto della  possibile
          pluralita'   di   opzioni metodologiche,    e    in    ogni
          iniziativa  che sia  espressione  di  liberta' progettuale,
          compresa   l'eventuale      offerta    di      insegnamenti
          opzionali,   facoltativi  o aggiuntivi e nel rispetto delle
          esigenze formative degli studenti. A tal fine,  sulla  base
          di  quanto  disposto dall'art. 1, comma 71, della legge  23
          dicembre  1996,  n.  662, sono  definiti  criteri  per   la
          determinazione  degli  organici  funzionali    di istituto,
          fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
          per ciascun curriculum e  quello  previsto    per  ciascuna
          delle  discipline   ed attivita' indicate come fondamentali
          di ciascun  tipo  o  indirizzo  di  studi  e  l'obbligo  di
          adottare    procedure    e    strumenti    di  verifica   e
          valutazione     della  produttivita'   scolastica   e   del
          raggiungimento degli obiettivi".
            -  Il  testo   dell'art. 21, commi 10  e 12, della citata
          legge n. 59 del 1997, e' il seguente:
            "10.   Nell'esercizio dell'autonomia   organizzativa    e
          didattica    le  istituzioni  scolastiche   realizzano, sia
          singolarmente  che    in  forme  consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta   formativa  che    prevedano  anche  percorsi
          formativi   per  gli  adulti,  iniziative   di  prevenzione
          dell'abbandono     e   della     dispersione    scolastica,
          iniziative    di utilizzazione   delle   strutture e  delle
          tecnologie  anche in  orari extrascolastici  e  a fini   di
          raccordo    con    il mondo   del   lavoro, iniziative   di
          partecipazione   a programmi   nazionali,    regionali    o
          comunitari    e,    nell'ambito    di    accordi   tra   le
          regioni         e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche    autonome  hanno anche autonomia di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo nei   limiti   del    proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di      ricerca,  sperimentazione  e
          aggiornamento       educativi,   il   Centro        europeo
          dell'educazione,    la    Biblioteca    di   documentazione
          pedagogica e  le scuole ed istituti  a carattere atipico di
          cui alla parte I, titolo   II, capo III,  del  testo  unico
          approvato  con  decreto legislativo   16  aprile  1994,  n.
          297,  sono  riformati  come  enti finalizzati  al  supporto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
             11. (Omissis).
            12. Le  universita' e le istituzioni  scolastiche possono
          stipulare  convenzioni   allo scopo  di favorire  attivita'
          di  aggiornamento, di ricerca e di orientamento  scolastico
          e universitario".
            -  Il  testo dell'art.  21, comma  5, della citata  legge
          n.  59 del 1997, e' il seguente:
            "5.   La  dotazione    finanziaria    essenziale    delle
          istituzioni  scolastiche gia'  in possesso di  personalita'
          giuridica e  di quelle che l'acquistano ai sensi del  comma
          4  e'  costituita  dall'assegnazione  dello  Stato per   il
          funzionamento amministrativo e  didattico, che si suddivide
          in assegnazione ordinaria  e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione   finanziaria  e'    attribuita   senza     altro
          vincolo   di destinazione  che   quello  dell'utilizzazione
          prioritaria     per   lo svolgimento   delle  attivita'  di
          istruzione,  di  formazione  e  di orientamento proprie  di
          ciascuna tipologia  e di ciascun indirizzo di scuola".