Art. 5.
 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica
i   criteri   generali   per   l'attuazione  delle  misure  contenute
nell'articolo 4 e puo' promuovere e realizzare progetti  nazionali  e
locali  nel  campo  dello  studio  delle  lingue  e  delle tradizioni
culturali   degli   appartenenti   ad   una   minoranza   linguistica
riconosciuta  ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per
la realizzazione dei progetti e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  2
miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
 2.  Gli  schemi  di  decreto  di  cui  al  comma 1 sono trasmessi al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.