Art. 6.
 1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19  novembre  1990,  n.
341, le universita' delle regioni interessate, nell'ambito della loro
autonomia  e  degli  ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni
iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua  e  cultura
delle  lingue  di  cui  all'articolo  2,  finalizzata ad agevolare la
ricerca scientifica e le attivita' culturali e formative  a  sostegno
delle finalita' della presente legge.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il  testo    degli  articoli  6  e    8 della legge 19
          novembre 1990, n.   341    (Riforma    degli    ordinamenti
          didattici  universitari),  e'  il seguente:
            "Art.  6  (Formazione  finalizzata    e  servizi pubblici
          integrativi). - 1. Gli statuti  delle  universita'  debbono
          prevedere:
            a)  corsi  di orientamento  degli studenti, gestiti dalle
          universita' anche   in  collaborazione   con  le     scuole
          secondarie     superiori nell'ambito   delle intese  tra  i
          Ministri  dell'universita' e  della ricerca  scientifica  e
          tecnologica  e  della   pubblica   istruzione, espresse  ai
          sensi  dell'art.  4 della  legge 9 maggio 1989, n. 168, per
          l'iscrizione agli studi universitari e  per la elaborazione
          dei piani di studio,  nonche'  per  l'iscrizione  ai  corsi
          postlaurea;
            b)   corsi    di  aggiornamento  del  proprio   personale
          tecnico  e amministrativo;
            c) attivita' formative  autogestite  dagli  studenti  nei
          settori  della  cultura   e degli  scambi culturali,  dello
          sport,  del tempo  libero, fatte salve quelle  disciplinate
          da apposite disposizioni legislative in materia.
            2.    Le   universita'   possono   inoltre attivare,  nei
          limiti  delle risorse finanziarie disponibili  nel  proprio
          bilancio  e  con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a
          carico del bilancio dello Stato:
            a) corsi  di preparazione   agli esami   di  Stato    per
          l'abilitazione   all'esercizio   delle  professioni  ed  ai
          concorsi pubblici;
            b)  corsi  di  educazione  ed    attivita'  culturali   e
          formative   esterne,   ivi      compresi     quelli     per
          l'aggiornamento  culturale  degli  adulti, nonche',  quelli
          per   la formazione   permanente, ricorrente    e  per    i
          lavoratori,  ferme  restando  le  competenze delle  regioni
          e  delle province autonome di Trento e di Bolzano;
            c)    corsi    di    perfezionamento    e   aggiornamento
          professionale.
            3. Le  universita' rilasciano  attestati sulle  attivita'
          dei corsi previsti dal presente articolo.
            4.    I  criteri   e   le modalita'   di svolgimento  dei
          corsi e  delle attivita' formative, ad eccezione di  quelle
          previste  dalla  lettera  c)  del      comma    1,     sono
          deliberati   dalle  strutture   didattiche  e scientifiche,
          secondo  le norme   stabilite   nel   regolamento di    cui
          all'art. 11".
            "Art.  8    (Collaborazioni  esterne).    -  1.    Per la
          realizzazione dei corsi di studio nonche' delle   attivita'
          culturali  e formative di cui all'art.  6,  le  universita'
          possono  avvalersi,   secondo   modalita' definite    dalle
          singole    sedi,     della   collaborazione   di   soggetti
          pubblici   e privati,   con facolta'    di  prevedere    la
          costituzione    di consorzi, anche   di diritto  privato, e
          la stipulazione  di apposite convenzioni.
            2.  Le      universita'   possono      partecipare   alla
          progettazione      ed  alla  realizzazione  di    attivita'
          culturali e formative   promosse da  terzi,  con  specifico
          riferimento  alle  iniziative di  formazione organizzate da
          regioni, province   autonome, enti locali e    istituti  di
          istruzione secondaria,  attraverso apposite  convenzioni  e
          consorzi, anche  di diritto privato.
            3.  I  consigli delle strutture didattiche e scientifiche
          interessate assicurano la  pubblicita' dei   corsi e    dei
          progetti,      nonche'  delle  forme  di  collaborazione  e
          partecipazione".