Art. 7. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attivita' degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' ai consiglieri delle comunita' montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali e' riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata. 3. Qualora uno o piĀ· componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana. 4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.