Art. 7.
 1.  Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali
e degli altri  organi  a  struttura  collegiale  dell'amministrazione
possono  usare,  nell'attivita'  degli  organismi medesimi, la lingua
ammessa a tutela.
 2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  altresi'  ai
consiglieri  delle comunita' montane, delle province e delle regioni,
i cui territori ricomprendano comuni nei  quali  e'  riconosciuta  la
lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il
15 per cento della popolazione interessata.
 3.  Qualora  uno  o piĀ· componenti degli organi collegiali di cui ai
commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa  a  tutela,
deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
 4.  Qualora  gli  atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle
due  lingue,  producono  effetti  giuridici  solo  gli  atti   e   le
deliberazioni redatti in lingua italiana.