Art. 8.
 1.  Nei  comuni  di  cui  all'articolo 3, il consiglio comunale puo'
provvedere, con oneri a carico del bilancio  del  comune  stesso,  in
mancanza   di   altre   risorse   disponibili  a  questo  fine,  alla
pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti  ufficiali  dello
Stato, delle regioni e degli enti locali nonche' di enti pubblici non
territoriali,  fermo  restando  il valore legale esclusivo degli atti
nel testo redatto in lingua italiana.