Art. 9. 
 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei  comuni  di  cui
all'articolo 3 e'  consentito,  negli  uffici  delle  amministrazioni
pubbliche, l'uso orale e  scritto  della  lingua  ammessa  a  tutela.
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze  armate  e
le forze di polizia dello Stato. 
 2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al  comma
1,  le  pubbliche  amministrazioni   provvedono,   anche   attraverso
convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale  che
sia in grado di rispondere alle  richieste  del  pubblico  usando  la
lingua  ammessa  a  tutela.  A  tal  fine  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali,  un  Fondo  nazionale  per  la  tutela   delle   minoranze
linguistiche  con   una   dotazione   finanziaria   annua   di   lire
9.800.000.000 a decorrere dal  1999.  Tali  risorse,  da  considerare
quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
interessate. 
 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'  consentito  l'uso
della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni  di  cui
all'articolo 109 del codice di procedura penale. 
 
           Nota all'art. 9:
            -  L'art.  109  del  codice  di  procedura  penale, e' il
          seguente:
            "Art.  109 (Lingua  degli atti).   -   1. Gli   atti  del
          procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
            2.  Davanti all'autorita'  giudiziaria avente  competenza
          di    primo  grado  o di   appello su un territorio dove e'
          insediata  una  minoranza  linguistica    riconosciuta,  il
          cittadino  italiano  che appartiene  a questa minoranza e',
          a sua richiesta, interrogato  o esaminato nella madrelingua
          e    il relativo verbale  e' redatto anche in  tale lingua.
          Nella  stessa    lingua  sono    tradotti  gli  atti    del
          procedimento   a lui indirizzati  successivamente alla  sua
          richiesta.  Restano salvi  gli altri  diritti     stabiliti
          da   leggi  speciali  e   da  convenzioni internazionali.
            3.    Le disposizioni  di  questo  articolo si  osservano
          a pena  di nullita'".