Art. 2.
                     (Modifica dell'articolo 122
                         della Costituzione)
  1. L'articolo 122 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art.  122.  - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e
di incompatibilita' del Presidente e  degli  altri  componenti  della
Giunta  regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati
con  legge  della  Regione  nei  limiti  dei  principi   fondamentali
stabiliti  con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
  Nessuno puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a  una
Giunta  regionale  e  ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
  Il Consiglio elegge tra  i  suoi  componenti  un  Presidente  e  un
ufficio di presidenza.
  I  consiglieri  regionali  non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti  dati  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.
  Il   Presidente  della  Giunta  regionale,  salvo  che  lo  statuto
regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio  universale  e
diretto.  Il  Presidente  eletto  nomina  e revoca i componenti della
Giunta".