Art. 3.
                     (Modifica dell'articolo 123
                         della Costituzione)
  1. L'articolo 123 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione,   ne  determina  la  forma  di  governo  e  i  principi
fondamentali di organizzazione e  funzionamento.  Lo  statuto  regola
l'esercizio  del  diritto  di  iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la  pubblicazione  delle
leggi e dei regolamenti regionali.
  Lo  statuto  e'  approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  con  due
deliberazioni  successive  adottate  ad  intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e'  richiesta  l'apposizione  del  visto  da
parte  del  Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli  statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
  Lo  statuto  e'  sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne  faccia  richiesta  un  cinquantesimo
degli  elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non  e'  promulgato  se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi".