Art. 5. 
                     (Disposizioni transitorie) 
  1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali 
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122  della  Costituzione,  come  sostituito  dall'articolo  2   della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali
e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni  di  legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale  i  capilista  delle
liste  regionali.  E'  proclamato  eletto  Presidente  della   Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior  numero  di  voti
validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta  regionale  fa
parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica  di  consigliere
il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che  ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello
del  candidato  proclamato  eletto  Presidente.  L'Ufficio   centrale
regionale riserva, a  tal  fine,  l'ultimo  dei  seggi  eventualmente
spettanti alle liste  circoscrizionali  collegate  con  il  capolista
della  lista  regionale  proclamato  alla  carica   di   consigliere,
nell'ipotesi  prevista   al   numero   3)   del   tredicesimo   comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge  23  febbraio  1995,  n.  43;  o,
altrimenti, il  seggio  attribuito  con  il  resto  o  con  la  cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico  regionale  per  la  ripartizione  dei  seggi  circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste  collegate  siano
stati  assegnati  con  quoziente  intero  in  sede  circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione  di  un  seggio
aggiuntivo, del quale si deve  tenere  conto  per  la  determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste  di
maggioranza in seno al Consiglio regionale. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali 
si osservano le seguenti disposizioni: 
  a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della 
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta,  fra  i  quali  un
Vicepresidente, e puo' successivamente revocarli; 
  b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza 
assoluta  una  mozione  motivata  di  sfiducia  nei   confronti   del
Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei
suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni  dalla
presentazione, entro tre  mesi  si  procede  all'indizione  di  nuove
elezioni del Consiglio e del  Presidente  della  Giunta.  Si  procede
parimenti a nuove elezioni  del  Consiglio  e  del  Presidente  della
Giunta in caso di dimissioni  volontarie,  impedimento  permanente  o
morte del Presidente. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 novembre 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il testo  del  tredicesimo  comma dell'art.  15  della
          legge  17 febbraio 1968, n.   108 (Norme  per  la  elezione
          dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), e'
          il seguente:
             "A tal fine effettua le seguenti operazioni:
            1)   determina   in  primo  luogo  la   cifra  elettorale
          regionale attribuita a  ciascuna lista regionale,  sommando
          le cifre elettorali ad essa  attribuite ai sensi  del terzo
          comma,  lettera  a); individua altresi' il totale dei seggi
          assegnati ai sensi dei  commi  precedenti  al    gruppo  di
          liste  o    ai gruppi   di liste   provinciali collegate  a
          ciascuna lista regionale;
            2) individua la lista  regionale  che  ha  conseguito  la
          maggiore cifra elettorale regionale;
            3)    qualora il   gruppo di  liste o  i gruppi  di liste
          provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero
          2) abbiano conseguito una percentuale  di    seggi  pari  o
          superiore   al  50    per  cento  dei  seggi  assegnati  al
          consiglio, proclama   eletti i primi    candidati  compresi
          nella   lista regionale  fino alla  concorrenza del  10 per
          cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da
          attribuire ai sensi del presente comma  sono ripartiti  tra
          i  gruppi    di liste provinciali non collegati  alla lista
          regionale di  cui al numero 2).  A tal fine divide la somma
          delle cifre  elettorali  conseguite  dai  gruppi  di  liste
          provinciali   in   questione per  il  numero  dei seggi  da
          ripartire;  nell'effettuare   l'operazione,   trascura   la
          eventuale  parte  frazionaria del quoziente.  Divide poi la
          cifra elettorale di ciascun    gruppo  di  liste  per    il
          quoziente  cosi'    ottenuto: il risultato   rappresenta il
          numero di seggi da assegnare a  ciascun gruppo. I seggi che
          rimangono ancora  da attribuire  sono assegnati  ai  gruppi
          per  i   quali queste ultime divisioni hanno  dato maggiori
          resti e, in caso  di parita' di resti, ai gruppi che  hanno
          conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi  spettanti
          a    ciascun    gruppo di   liste   sono attribuiti   nelle
          singole  circoscrizioni  secondo le  modalita'  di  cui  al
          decimo    e  undicesimo  comma,    ad  iniziare dalla prima
          circoscrizione alla quale non e' stato   ancora  attribuito
          il  seggio  ai  sensi   del decimo comma.  Qualora  tutti i
          posti   della graduatoria    abbiano    gia'  dato    luogo
          all'assegnazione   di  seggi,  l'attribuzione di  ulteriori
          seggi    ha  nuovamente  inizio  a  partire   dalla   prima
          circoscrizione della medesima graduatoria".