Art. 10. Modello di variazione 1. Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'articolo 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale. 3. Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalita' di cui all'articolo 5. Con le stesse modalita' le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1. 5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facolta' di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.