Art. 10.
                        Modello di variazione
  1.  Successivamente  al  30  giugno  2000,  le eventuali variazioni
rispetto  ai  dati  di  cui all'articolo 3, consolidate nel fascicolo
aziendale,  debbono  essere  comunicate  dalle aziende, attraverso il
modello   di  variazione,  adottato  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali.
  2.  Le  aziende  sono  tenute  alla  presentazione  del  modello di
variazione  qualora  siano  intervenute  variazioni  rispetto ai dati
contenuti  nel  fascicolo  aziendale.  In  mancanza  del  modello  di
variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i
dati contenuti nel fascicolo aziendale.
  3.  Le  aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del
30  giugno  2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie
alla  costituzione  del  fascicolo aziendale attraverso il modello di
variazione.
  4.  Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini
dell'aggiornamento   del   repertorio   delle  notizie  economiche  e
amministrative   (REA)  e  vengono  trasmesse  dal  SIAN  al  sistema
informativo  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura,  con  le  modalita' di cui all'articolo 5. Con le stesse
modalita'  le  camere  di  commercio comunicano al SIAN le variazioni
intervenute  rispetto  ai  dati  anagrafici  ed  a quelli inerenti il
legale  rappresentante  e  la sede legale di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 3, comma 1.
  5.  Le  informazioni  relative  ai  dati aziendali, compresi quelli
relativi  alle  consistenze  aziendali  ed  al  titolo di conduzione,
risultanti   dal   fascicolo  aziendale,  costituiscono  la  base  di
riferimento  e  di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori
in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale
in  materia  agroalimentare,  forestale e della pesca, fatta comunque
salva  la  facolta'  di  verifica  e  controllo  dell'amministrazione
stessa.