Art. 2.
                Iscrizione delle aziende all'anagrafe
  1.  L'iscrizione  di una azienda nell'anagrafe e' seguita dal SIAN,
anche  d'ufficio,  previa  verifica  dei  dati  identificativi di cui
all'articolo 1, comma 2. La verifica riguarda anche i soggetti le cui
informazioni si trovino sui sistemi informativi esterni ed e' operata
anche  mediante  l'accesso alle basi dati del sistema informativo del
Ministero delle finanze.
  2. In caso di esito negativo della verifica dei dati identificativi
dell'azienda,  il SIAN provvede tempestivamente a darne comunicazione
agli  organismi  attraverso  i quali l'azienda si e' manifestata alla
pubblica   amministrazione   ed  all'azienda  stessa,  sospendendo  i
relativi  atti sino all'avvenuta correzione. Decorsi trenta giorni da
tale  comunicazione, senza che sia stato provveduto alle integrazioni
richieste, l'iscrizione si intende respinta.
  3. Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono la correlazione
tra  ogni  dato  archiviato  ed  il CUAA di ciascuna azienda iscritta
all'anagrafe  a  cui  i  dati  si  riferiscono.  Tutti gli elenchi su
supporti  cartacei  o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto
alla indicazione delle aziende il relativo CUAA.
  4.  Nell'anagrafe  sono  registrate  tutte  le  partite  IVA, anche
cessate, associate a ciascun CUAA, con le date di inizio e fine delle
validita',  cosi'  come desunte dagli archivi del sistema informativo
del Ministero delle finanze.