Art. 3.
                 Contenuti informativi dell'anagrafe
  1.  L'anagrafe  rende  disponibili,  secondo  i  livelli di accesso
abilitati  ai sensi dell'articolo 6, le informazioni, anche esistenti
da sistemi informativi esterni, riguardanti ciascuna azienda, quali:
    a) dati anagrafici, se persona fisica;
    b) ubicazione dell'azienda e delle unita' tramite il codice ISTAT
di cui all'articolo 1, comma 3;
    c) legale rappresentante e sede legale;
    d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
    e)   consistenza  zootecnica  complessiva  dell'azienda  e  delle
singole unita';
    f)    consistenza    territoriale,   titolo   di   conduzione   e
individuazione  catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva
dei  dati  aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in
possesso dell'amministrazione;
    g)  domande  di  ammissione a programmi di intervento concernenti
l'applicazione  di  regolamenti  comunitari e nazionali in materia di
aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
    h)  quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun
settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali
nonche' eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
    i)  risultanze  dei  controlli  amministrativi,  ivi  compresi  i
controlli    preventivi    integrati    basati    sull'impiego    del
telerilevamento  (da  aereo  e satellite) ed i sopralluoghi presso le
aziende,  previsti  dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti
dall'amministrazione;
    j)  erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi
procedimenti di incasso;
    k) eventuale ente associativo delegato dall'azienda;
    l)  dati  relativi  a fatti e atti giuridici intervenuti relativi
all'azienda,    quali    contratti    e    successioni,    risultanti
all'amministrazione;
    m)    dati    relativi    all'iscrizione    al    registro    del
naviglio-peschereccio;
    n) impianti acquicoli per la produzione ittica;
    o) dati relativi all'accesso a fondi strutturali;
    p)    ogni    altra   informazione   risultante   alla   pubblica
amministrazione,  centrale  o  locale,  nonche'  agli  altri utenti a
qualsiasi   titolo   abilitati  all'accesso  all'anagrafe,  attinente
all'esercizio dell'attivita' economica svolta.
  2.  Le  informazioni di cui al comma 1, lettera h), sono registrate
in  una  apposita  sezione  dell'anagrafe  denominata "registro delle
quote", accessibile attraverso i servizi del SIAN.
  3.  Qualsiasi  fatto  o atto giuridico avente effetto ai fini della
titolarita',  del  trasferimento  definitivo  o  temporaneo  e  della
quantificazione  dei  quantitativi  di riferimento di cui al comma 1,
lettera h), deve esesre comunicato, a cura degli interessati, entro i
termini  previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa
comunitaria  o  nazionale,  anche  ai  fini della verifica della loro
legittimita' ai sensi della normativa suddetta.