Art. 4. Servizi dell'anagrafe 1. Attraverso l'anagrafe sono resi disponibili, ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6, i seguenti servizi: a) servizi finalizzati alla consultazione di informazioni costantemente aggiornate riferite all'azienda ed integrate su base nazionale anche mediante l'accesso e la cooperazione con i sistemi informativi degli utenti esterni interconnessi; b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto e del relativo regolamento di attuazione; c) servizi di identificazione anagrafica dei dati aziendali anche mediante l'utilizzo delle informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso l'interconnessione con il sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 5; d) servizi di verifica catastale dei dati aziendali anche attraverso il loro controllo con il sistema informativo del Ministero delle finanze; e) servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale; f) servizi di supporto alla cooperazione applicativa centro-periferia e di documentazione, controllo e certificazione delle operazioni effettuate per via telematica; g) servizi di consultazione del vocabolario dati delle informazioni dell'anagrafe; h) servizi di accredito o di addebito e di documentazione, controllo e certificazione nei confronti di parti terze; i) servizi comunque connessi alla gestione di qualsiasi altra informazione, inerente i contenuti di cui all'articolo 3, risultante alla pubblica amministrazione centrale o locale.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento".