Art. 4.
                        Servizi dell'anagrafe
  1.   Attraverso  l'anagrafe  sono  resi  disponibili,  ai  soggetti
autorizzati ai sensi dell'articolo 6, i seguenti servizi:
    a)   servizi   finalizzati  alla  consultazione  di  informazioni
costantemente  aggiornate  riferite  all'azienda ed integrate su base
nazionale  anche  mediante  l'accesso e la cooperazione con i sistemi
informativi degli utenti esterni interconnessi;
    b)   servizi   finalizzati   alla  predisposizione  di  documenti
informatici,  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  513,  nel  rispetto delle
disposizioni di cui al medesimo decreto e del relativo regolamento di
attuazione;
    c) servizi di identificazione anagrafica dei dati aziendali anche
mediante  l'utilizzo  delle informazioni contenute nel registro delle
imprese  attraverso  l'interconnessione  con  il  sistema informativo
delle  Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
cui all'articolo 5;
    d)  servizi  di  verifica  catastale  dei  dati  aziendali  anche
attraverso il loro controllo con il sistema informativo del Ministero
delle finanze;
    e)  servizi  di  supporto  alle  decisioni di livello nazionale e
locale;
    f)    servizi   di   supporto   alla   cooperazione   applicativa
centro-periferia  e  di  documentazione,  controllo  e certificazione
delle operazioni effettuate per via telematica;
    g)   servizi   di   consultazione   del  vocabolario  dati  delle
informazioni dell'anagrafe;
    h)  servizi  di  accredito  o  di  addebito  e di documentazione,
controllo e certificazione nei confronti di parti terze;
    i)  servizi  comunque  connessi  alla gestione di qualsiasi altra
informazione,  inerente i contenuti di cui all'articolo 3, risultante
alla pubblica amministrazione centrale o locale.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il   testo   dell'art.   2  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il
          seguente:
              "Art.  2.  - 1.  Il  documento  informatico da chiunque
          formato,  l'archiviazione  su  supporto  informatico  e  la
          trasmissione   con  strumenti  telematici,  sono  validi  e
          rilevanti  a  tutti  gli  effetti di legge se conformi alle
          disposizioni del presente regolamento".